Art 101. La giustizia e’ amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.
Art. 109. L’autorita’ giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
PS. Nessuno, perseguito dalla magistratura per un reato, puo’ condizionare un intero paese.
Ciro Gallo